Con la circolare 105 del 5/08/2011 l'INPS dice addio una volta per tutte al sussidio di disoccupazione per gli artisti dello spettacolo.
Viene infatti chiarito dopo un anno di risposte diverse da una sede INPS all'altra, la situazione per le categorie artistiche dei lavoratori dello spettacolo.
Vengono escluse dal diritto all'indennità di disoccupazione tutte le figure artistiche come registi, scenografi, coreografi, lighting designer, attori, musicisti, cantanti, danzatori, ecc (in allegato alla circolare c'è una lista contenente tutte le categorie escluse, con tanto di codici ENPALS). In pratica il sussidio viene riconosciuto alle sole categorie tecniche ed amministrative.
Ciò a seguito della confusione generata dalla sentenza del 20 maggio 2010 della Suprema Corte di Cassazione n. 12355 che fa riferimento al Regio Decreto 1827 del 1935 che recita: "Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria: (…) il personale artistico, teatrale e cinematografico".
La definizione di personale artistico è quella secondo cui "Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica".